Print this page

Trasferimento di proprietà

  • Venerdì, 01 Luglio 2016 00:00
  • Written by 

Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma dell'atto di vendita.

Come fare:
Per effettuare un trasferimento di proprietà' occorre che si presentino acquirente e venditore muniti dei documenti della vettura (carta di circolazione e certificato di proprietà' o foglio complementare), un documento personale in corso di validità' ed il codice fiscale.
Per le società' occorre la presenza del legale rappresentate e copia della visura camerale.
Compileremo in tempo reale la dichiarazione di vendita sulla quale il venditore apporrà' la firma in presenza di un nostro Funzionario autorizzato all'autentica.
Verrà' quindi rilasciato un nuovo certificato di proprietà' e l'etichetta da apporre sul libretto.

Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile

Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI-

NB: Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).

Letto 61927 volte Ultima modifica Venerdì, 01 Luglio 2016 00:00